Con la sentenza n. 10308 del 16.04.2024 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio a mente del quale la corretta interpretazione delle norme interne o pattizie in materia di doppia imposizione non richiede l’effettivo assoggettamento nell’altro Paese dell’imposizione fiscale per ottenere il rimborso in Italia, essendo sufficiente l’astratta imponibilità fiscale in quel Paese, in disparte se sia stato o meno esercitato il potere impositivo. Non è dunque corretto subordinare il rimborso della ritenuta alla circostanza che la società percipiente estera abbia effettivamente “sborsato”, nel Paese UE di residenza, l’imposta sul dividendo proveniente dall’Italia; risultando per contro (necessario e) sufficiente che tale dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo, ancorché́ non sussista effettivo prelievo fiscale.
Sentenza Oscurato