In tema di canoni demaniali marittimi la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10605 del 19 aprile 2024 chiarisce che in tema di concessioni di beni del demanio marittimo, l’art. 1, comma 251, n. 2, della legge n. 296 del 2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, attribuisce alla specifica destinazione delle stesse, pur se relative ad attività connesse alla concessione con finalità turistico-ricreative, un rilevante valore ai fini dell’individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turi-stico-ricreative svolte dal concessionario.
La corretta interpretazione dell’art. 1 comma 251 legge 296/2006 prendendo in considerazione la destinazione delle superfici pertinenziali, classificate in base alla medesima tipologia adottata per l’indicazione dei valori locativi riportati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’OMI, senza fare alcun cenno ad un’utilizzazione principale, consente di escludere che, ove le predette superfici siano adibite ad una pluralità di usi diversi, ciascuno dei quali riconducibile ad una delle categorie da essa previste, l’individuazione dei valori locativi da utilizzare per il calcolo del canone concessorio possa aver luogo sulla base di una valutazione di prevalenza di una destinazione rispetto alle altre, dovendosi invece procedere all’individuazione della superficie adibita a ciascun uso, ed applicare alla stessa il valore locativo corrispondente alla sua destinazione, per poi determinare il canone complessivo attraverso la somma degl’importi corrispondenti alle singole superfici.
ordinanza oscurata