Sentenza – Tribunale di Roma

Con la sentenza in esame il Tribunale di Roma Sezione Specializzata in materia di impresa ritenuto che il diritto di sottoscrizione spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e che prevedendo l’art. 2482-quater c.c. la regola della immodificabilità delle quote anche in caso di riduzione del capitale per perdite, deve ritenersi che l’azzeramento del capitale sociale per perdite non comporta l’estinzione della partecipazione.

Viene recepito dunque l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione a mente della quale “Colui il quale abbia perso la qualità di socio non avendo sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione ad esperire l’azione di accertamento della nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 cod. civ., in quanto, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, primo comma, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’istante assume essere “contra legem” e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.”

 

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